QUANTI SONO GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI CHE CI DEVONO ESSERE IN AZIENDA ?
Recentemente in un’Azienda ci è stata fatta una domanda riguardo il numero di addetti alla prevenzione e lotta agli incendi necessari per essere a posto dal punto di vista normativo . 1 ? 2? 3 ? Tutti ??
Non si tratta di una risposta semplice in quanto dipende dalle caratteristiche dell’Azienda.
Il caso esaminato è molto interessante perchè presenta un situazione molto comune a tante altre realtà . Il Datore di lavoro ci ha rivolto un quesito per capire , in base alla Sua situazione per gli addetti alla prevenzione e lotta agli incendi , come un’ ASL potrebbe comportarsi.
L’Azienda presenta le seguenti caratteristiche :
1) N° dipendenti tra i 15 e i 20
2) Azienda che tratta materie plastiche e soggetta al certificato di prevenzione e incendi (CPI) che per ragioni contingenti non è stato ancora rilasciato dai Vigili del Fuoco
3) Il Datore di lavoro ha provveduto personalmente a formare tutti gli addetti all’uso delle attrezzature antincendio, eccetto due , con un corso di formazione da lui organizzato
4) L’Azienda lavora su 3 turni
5) Ci sono N°2 addetti alla prevenzione e lotta agli incendi debitamente nominati , formati e informati con un corso regolare di 8 h
Le norme che devono essere tenute in considerazione per giudicare una situazione di questo tipo sono le seguenti :
1) D.M. 10 marzo 1998
2) D.Lgs. 81/08
3) Abilitazione a formatore per addetti prevenzione e lotta agli incendi
4) Elenco attività soggette alla prevenzione e lotta agli incendi
In base alle norme sopra riportate la situazione aziendale sopra esposta presenta più di un punto che è bene tenere in considerazione
1) Numero di addetti necessario a svolgere il compito in Azienda
2) Requisiti del formatore degli addetti
3) Competenze dell’addetto alla prevenzione e lotta agli incendi
4) Presenza del CPI
In base a questi punti sopra elencati è possibile fare queste premesse
1) Per quanto riguarda il numero degli addetti
Nell’art. 43 comma 2 del D.Lgs. 81/08 si legge che nella designazione degli addetti alla gestione delle emergenze “ [….] Il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’Azienda o dell’unità produttiva […] “
Nell’art. 43 comma 3 del D.Lgs. 81/08 “ gli addetti alle emergenze devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate , tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’Azienda o dell’unità produttiva”
Da questi due articoli il numero degli addetti alle misure antincendio deve essere rapportato a quello dei dipendenti presenti in Azienda e devono essere previsti dei sostituti , con pari competenze , per i casi di assenza di uno o dei componenti.
2) Per quanto riguarda i requisiti del formatore degli addetti
La Commissione per gli interpelli interviene con l’interpello n°10/2013 del 24 ottobre 2013 relativo ad un quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi
La Commissione fornisce le seguenti indicazioni : “ Si ritiene che gli ingegneri e le professioni abilitate ai sensi della legge n. 818/1984 , possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e , quindi , rilasciare i relativi attestati di frequenza.
3) Per quanto riguarda la formazione
Gli addetti al servizio antincendio , nel caso di Aziende soggette al Certificato di prevenzione incendi ( CPI ) ,devono frequentare un apposito corso di formazione ( 8 h di corso base ) e devono ricevere aggiornamenti periodici ( 4 h di aggiornamento periodico triennale ).
I contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione devono essere correlati al tipo di attività , al livello di rischio di incendio , nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori (All.IX DM 10 marzo 1998) . I corsi si articolano in due fasi :
- Teorica , in cui vengono affrontate le tematiche relative alla prevenzione , alla protezione e alle procedure da adottare in caso di incendio;
- Pratica , che si svolge mediante esercitazioni
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Direzione Generale per la Formazione) ha previsto il programma , i contenuti e la durata dei corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze , distinti per tipologia di rischio (Circ. Min. Int. 23 febbraio 2011 n. 12653
4) CPI
Considerando la tipologia di Azienda e il quantitativo di materie prime stoccate in magazzino l’attività, per i Vigili del Fuoco , rientra tra quelle per le quali è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi.
5) Per le Aziende che non nominano l’addetto antincendio, in caso di controllo , possono incorrere in una sanzione da 750€ a 4000€ (artt. 18, comma 1 lettera b) e 43 comma 1 lettera b
Fatte queste premesse è possibile ragionare come segue
1) In base al punto 1, ad oggi , in questa Azienda campione , non ci sarebbe la copertura di addetti prevenzione e lotta agli incendi necessaria in caso di incendio
2) I corsi “non ufficiali” organizzati dal Datore di lavoro verrebbero invalidati tutti perché egli non ha i titoli come formatore per poter rilasciare gli attestati
3) Considerando che il certificato di prevenzione incendi , che è un documento “cardine” in Azienda, manca per vari motivi , in caso di un eventuale verifica dell’ASL , sarebbe molto importante essere in possesso almeno della documentazione di contorno (nomine addetti APLI , attestati di formazione , prova di evacuazione , copertura sui turni ecc….)
4) Essendoci almeno un turno lavorativo in cui non è presente l’addetto alla prevenzione e lotta agli incendi la sanzione è potenzialmente alta
La formazione non è una questione da sottovalutare per il Datore di lavoro , anche se comporta oneri economici non indifferenti e difficoltà logistiche ed organizzative a volte “quasi insormontabili”.
La formazione ed informazione è prevista nell’art. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 ed è uno degli architrave fondamentale su cui poggia tutta la materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
La tesi del legislatore è che un lavoratore, avendo frequentato un corso di formazione, serio, avrà un rischio molto più basso durante lo svolgimento della propria mansione in Azienda.
Se un tempo i corsi di formazione venivano gestiti direttamente dal Datore di lavoro in quanto non esistevano dei paletti precisi che li regolamentassero oggi non funziona più così. A partire dal 21 dicembre del 2011 con L’Accordo Stato Regioni l’organizzazione dei corsi di formazione deve essere fatta in base a regole ben precise altrimenti pena l’invalidamento della formazione.
Lamberto Meroni

