L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha definito numerosi paletti da seguire affinchè l’erogazione di un corso di formazione sulla sicurezza venga effettivamente ritenuto valido durante un eventuale controllo ASL.
Come ogni cosa ,questa aggiunta di paletti presenta aspetti negativi e positivi ; da un lato complica , e non di poco , il livello di burocrazia e di carta e firme necessarie per rendere un corso effettivamente valido, mentre dall’altro lato rende decisamente piu’ complicata la vita di chi cerca delle scorciatoie barando sul numero di ore effettive, per esempio, oppure sui contenuti che il corso dovrebbe avere.
Molto spesso mi viene chiesto di verificare se corsi già effettuati in Azienda sono in ordine dal punto di vista documentale e devo dire che altrettanto spesso questa documentazione non risulta corretta. In casi come questi suggerisco ai datori di lavoro di organizzare quanto prima un aggiornamento del corso senza aspettare i 5 anni di scadenza periodici.
Ogni datore di lavoro che volesse verificare che la documentazione di un corso effettuato sia formalmente perfetto dovrebbe controllare la presenza della seguente documentazione:
1) Presenza di un progetto formativo
2) Ricevuta di invio del suddetto progetto formativo all’organismo paritetico di riferimento
3) Almeno una copia dei/del manuale/i forniti ai corsisti (questi manuali costituiscono l’informazione)
4) Attestati di formazione per ogni corsista che ha presenziato al corso di formazione
5) Registro delle presenze
6) Verbale di consegna dell’informazione (manuali) ai corsisti
7) Questionari firmati da ciascun corsista (I questionari costituiscono prova di avvenuta formazione)
Qual ora non fosse presente tutto questo materiale a corredo di un corso di formazione, esso potrebbe essere invalidato da un eventuale controllo di una ASL e passibile di sanzione.
Lamberto Meroni

