LA FORMAZIONE PRE – ACCORDO STATO REGIONE DEI MIEI LAVORATORI E’ ANCORA VALIDA ?

lamberto meroni foto profilo 10 07 2014

Con la legge 81/08 in base agli articoli 36 e 37 diventava obbligatorio effettuare la formazione per tutti i dipendenti . Tuttavia molti parametri di come dovevano essere erogati i corsi non erano definiti e a causa di ciò , per quasi tre anni, si è verificata una proliferazione di soggetti organizzatori dei corsi tutt’altro che preparati ed idonei a rilasciare attestati di formazione che fossero validi in caso di una verifica da parte di una ASL. Con l’Accordo Stato Regioni del 2011 gran parte del vuoto legislativo è stato sanato fissando numerosi paletti che oggi rendono un corso valido e difficilmente contestabile.

Ma allora la domanda più comune che viene rivolta è : “Nella mia Azienda ho effettuato della formazione pre Accordo Stato Regioni ossia prima del 21/12/2011 con gli attestati in mio possesso come mi devo comportare ? sono ancora validi ?

Di seguito pubblico una tabella che estingue numerosi dubbi riguardo la formazione pregressa.

FASE

FORMAZIONE GiA’ EFFETTUATAFORMAZIONE DA FARE

AGGIORNAMENTO

Già assunti

Già effettuata.

Valutare la tracciabilitàEntro 5 anni dalla data diconclusione del corso.Per i corsi fatti da >5 anni(alla data 26/1/2012) vannoconclusi entro 26/1/2013

Neoassunti

Nessuna

Conforme all’accordo.Da fare entro 60 gg.Entro 5 anni dalla data diconclusione del corso.

Neoassunti provenienti da altra Azienda

In altra azienda ma non documentati

Come sopra

Entro 5 anni dalla data di

conclusione del corso.

Neoassunti provenienti da altra Azienda

In altra azienda

documentati

correttamente. Stesso settore merceologico e

stessa mansione

Esonero sia per la parte

Generale che per la parte Specifica

Entro 5 anni dalla data di

conclusione del corso.

Cambio mansione stessa Azienda

Documentata

Esonero solo per la per la parte Generale. Parte

Specifica da fare per i rischi non coperti da

formazione già fatta

Entro 5 anni dalla data di

conclusione del corso.

Cambio processo introduzione macchinari , prodotti ecc.

Documentata

Parte Specifica da fare

solamente per i rischi

introdotti

Entro 5 anni dalla data di

conclusione del corso.

Impiegati che non si rechino nei reparti operativi

Non fatta

Da fare parte generale e

parte specifica per basso

rischio (8 ore in totale)

Entro 5 anni dalla data di

conclusione del corso.

Impiegati che si rechino nei reparti operativi

Non Fatta

Da fare parte generale e parte specifica in funzione

dei rischi di comparto e del DVR

Entro 5 anni dalla data di

conclusione del corso.

Regime transitorio primaapplicazioneIn corso o da iniziare a breve purchè con iscrizionedocumentata prima25/1/2012 e da completareentro 12 mesiEsonero

Entro 5 anni dalla data di

conclusione del corso

Alla luce di quanto scritto in tabella , il caso più interessante è per le Aziende che hanno effettuato la formazione magari uno o due mesi prima dell’uscita dell’Accordo Stato Regioni e uno o due mesi dopo si sono ritrovati con degli attestati che non sono rispondenti ai requisiti dell’Accordo. In casi come questo suggerisco di valutare attentamente la tracciabilità del corso effettuato , ossia tutta quella documentazione di contorno e firme che avvalorano l’effettivo svolgimento del corso cioè verbali e questionari svolti dai corsisti in primis che ,anche pre Accordo Stato regioni , era obbligatorio fare per conferire al corso una effettiva validità e superare un eventuale controllo da parte di una ASL.

Se l’Azienda fosse priva di tale tracciabilità per un corso svolto pre 21/12/2011 l’orientamento da tenere per il datore di lavoro è di attrezzarsi quanto prima per effettuare a tutti i dipendenti un aggiornamento che per qualsiasi tipologia di corso lavoratori (alto , medio e basso) è di 6 ore.

 

Lamberto Meroni

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