Con la legge 81/08 in base agli articoli 36 e 37 diventava obbligatorio effettuare la formazione per tutti i dipendenti . Tuttavia molti parametri di come dovevano essere erogati i corsi non erano definiti e a causa di ciò , per quasi tre anni, si è verificata una proliferazione di soggetti organizzatori dei corsi tutt’altro che preparati ed idonei a rilasciare attestati di formazione che fossero validi in caso di una verifica da parte di una ASL. Con l’Accordo Stato Regioni del 2011 gran parte del vuoto legislativo è stato sanato fissando numerosi paletti che oggi rendono un corso valido e difficilmente contestabile.
Ma allora la domanda più comune che viene rivolta è : “Nella mia Azienda ho effettuato della formazione pre Accordo Stato Regioni ossia prima del 21/12/2011 con gli attestati in mio possesso come mi devo comportare ? sono ancora validi ?”
Di seguito pubblico una tabella che estingue numerosi dubbi riguardo la formazione pregressa.
FASE | FORMAZIONE GiA’ EFFETTUATA | FORMAZIONE DA FARE | AGGIORNAMENTO |
Già assunti | Già effettuata. | Valutare la tracciabilità | Entro 5 anni dalla data diconclusione del corso.Per i corsi fatti da >5 anni(alla data 26/1/2012) vannoconclusi entro 26/1/2013 |
Neoassunti | Nessuna | Conforme all’accordo.Da fare entro 60 gg. | Entro 5 anni dalla data diconclusione del corso. |
Neoassunti provenienti da altra Azienda | In altra azienda ma non documentati | Come sopra | Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. |
Neoassunti provenienti da altra Azienda | In altra azienda documentati correttamente. Stesso settore merceologico e stessa mansione | Esonero sia per la parte Generale che per la parte Specifica | Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. |
Cambio mansione stessa Azienda | Documentata | Esonero solo per la per la parte Generale. Parte Specifica da fare per i rischi non coperti da formazione già fatta | Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. |
Cambio processo introduzione macchinari , prodotti ecc. | Documentata | Parte Specifica da fare solamente per i rischi introdotti | Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. |
Impiegati che non si rechino nei reparti operativi | Non fatta | Da fare parte generale e parte specifica per basso rischio (8 ore in totale) | Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. |
Impiegati che si rechino nei reparti operativi | Non Fatta | Da fare parte generale e parte specifica in funzione dei rischi di comparto e del DVR | Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. |
| Regime transitorio primaapplicazione | In corso o da iniziare a breve purchè con iscrizionedocumentata prima25/1/2012 e da completareentro 12 mesi | Esonero | Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso |
Alla luce di quanto scritto in tabella , il caso più interessante è per le Aziende che hanno effettuato la formazione magari uno o due mesi prima dell’uscita dell’Accordo Stato Regioni e uno o due mesi dopo si sono ritrovati con degli attestati che non sono rispondenti ai requisiti dell’Accordo. In casi come questo suggerisco di valutare attentamente la tracciabilità del corso effettuato , ossia tutta quella documentazione di contorno e firme che avvalorano l’effettivo svolgimento del corso cioè verbali e questionari svolti dai corsisti in primis che ,anche pre Accordo Stato regioni , era obbligatorio fare per conferire al corso una effettiva validità e superare un eventuale controllo da parte di una ASL.
Se l’Azienda fosse priva di tale tracciabilità per un corso svolto pre 21/12/2011 l’orientamento da tenere per il datore di lavoro è di attrezzarsi quanto prima per effettuare a tutti i dipendenti un aggiornamento che per qualsiasi tipologia di corso lavoratori (alto , medio e basso) è di 6 ore.
Lamberto Meroni

